Art. 65 · LEGGE 3 aprile 1958, n. 460

Art. 65

LEGGE 3 aprile 1958, n. 460

In vigore dal 23 mag 1958
Per i giudizi a carico dei sottufficiali è competente la Commissione di disciplina costituita in ogni capoluogo di provincia ai sensi dell'art. 7 della legge 29) marzo 1956, n. 288.
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