Art. 64 · LEGGE 3 aprile 1958, n. 460

Art. 64

LEGGE 3 aprile 1958, n. 460

In vigore dal 23 mag 1958
L'autorità che ha disposto l'inchesta formale qualora, in base alle risultanze di essa, ritenga che al sottufficiale sia da infliggere una delle sanzioni indicate dall', dispone il deferimento alla Commissione di disciplina.
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