Art. 62 · LEGGE 3 aprile 1958, n. 460

Art. 62

LEGGE 3 aprile 1958, n. 460

In vigore dal 23 mag 1958
L'accertamento di un illecito disciplinare, per il quale il sottufficiale può essere passibile di una delle sanzioni indicate nell', è effettuato mediante inchiesta formale. L'inchiesta formale comporta la contestazione degli addebiti, con facoltà al sottufficiale di presentare le sue discolpe.
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