Art. 57 · LEGGE 3 aprile 1958, n. 460

Art. 57

LEGGE 3 aprile 1958, n. 460

In vigore dal 23 mag 1958
Il sottufficiale che abbia cessato dal servizio permanente o dalla ferma volontaria o dalla rafferma per una delle cause previste rispettivamente, dall', lettere c), d), e) e dall', lettere b), c), d), e), f), non può fare domanda di impiego civile. Perde titolo a conseguire l'inpiego civile il sottufficiale che abbia acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio, che abbia cessato dal servizio per una delle cause indicate al comma precedente o comunque da più di cinque anni, o che sia incorso nella perdita del grado.
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