Art. 52
LEGGE 3 aprile 1958, n. 460
In vigore dal 23 mag 1958
Il sottufficiale di complemento ha, in tempo di pace, obblighi di servizio lino all'età di anni 55.
Tali obblighi sono:
rispondere ai richiami in servizio per speciali esigenze o per istruzione;
rispondere alle chiamate di controllo.
In tempo di guerra, il sottufficiale di complemento, ancorchè abbia superato l'età, prevista nel primo comma, è costantemente a disposizione del Governo per essere, all'occorrenza, richiamato in servizio.
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