Art. 52 · LEGGE 3 aprile 1958, n. 460

Art. 52

LEGGE 3 aprile 1958, n. 460

In vigore dal 23 mag 1958
Il sottufficiale di complemento ha, in tempo di pace, obblighi di servizio lino all'età di anni 55. Tali obblighi sono: rispondere ai richiami in servizio per speciali esigenze o per istruzione; rispondere alle chiamate di controllo. In tempo di guerra, il sottufficiale di complemento, ancorchè abbia superato l'età, prevista nel primo comma, è costantemente a disposizione del Governo per essere, all'occorrenza, richiamato in servizio.
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