Art. 41 · LEGGE 3 aprile 1958, n. 460

Art. 41

LEGGE 3 aprile 1958, n. 460

In vigore dal 23 mag 1958
Il sottufficiale che cessa dal servizio al termine della ferma volontaria o della rafferma ha diritto ad un premio di congedamento nella misura stabilita dalle disposizioni di legge, vigenti per i sottufficiali dello Esercito, salvo che non abbia acquisito titolo a pensione vitalizia per anzianità di servizio. Se il sottufficiale cessa dal servizio prima del termine della ferma volontaria o della rafferma per una delle cause previste dalle lettere a), b), c), f), g) dello il premio di congedamento è corrisposto in proporzione degli anni di servizio compiuti, calcolandosi per anno intero la frazione di anno superiore a sei mesi. Nessun premio compete al sottufficiale che cessa dalla ferma volontaria o dalla rafferma per una delle cause previste dalle lettere c), d), h), i), del predetto . Qualora la cessazione dal servizio sia determinata da infermità proveniente da causa di servizio o riportata o aggravata per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, il sottufficiale consegue la pensione privilegiata o di guerra o l'assegno rinnovabile ai sensi delle disposizioni in vigore. La concessione della pensione o assegno rinnovabile di guerra non fa perdere il diritto al premio di congedamento.
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