Art. 39
LEGGE 3 aprile 1958, n. 460
In vigore dal 23 mag 1958
Il sottufficiale cessa dalla ferma volontaria o dalla rafferma, anche prima del termine stabilito, per una delle seguenti cause:
a) infermità, quando sia riconosciuto non idoneo al servizio incondizionato. Se trattasi di non idoneità temporanea, la cessazione dalla ferma volontaria o dalla rafferma è disposta qualora il sottufficiale non abbia riacquistato l'idoneità fisica dopo aver fruito delle licenze eventualmente spettantigli;
b) inettitudine a disimpegnare le attribuzioni del grado, scarso rendimento, ovvero cattiva condotta in servizio o in privato;
c) motivi disciplinari;
d) condanna penale per la quale il sottufficiale deve espiare una pena restrittiva della libertà personale;
e) domanda, per gravi comprovati motivi; la domanda può non essere accolta per ragioni di servizio;
f) inosservanza delle disposizioni di legge sul matrimonio dei sottufficiali;
g) applicazione delle disposizioni di legge sull'avanzamento;
h) nomina all'impiego civile;
i) perdita del grado.
Il provvedimento di cessazione dalla ferma volontaria o dalla rafferma è, in ogni caso, adottato dal Ministro;
previo parere della Commissione di avanzamento ove si tratti di cessazione per le cause di cui alla lettera b);
previa inchiesta formale e deliberazione della Commissione provinciale di disciplina ove si tratti di cessazione per le cause di cui alla lettera c).
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