Art. 37 · LEGGE 3 aprile 1958, n. 460

Art. 37

LEGGE 3 aprile 1958, n. 460

In vigore dal 23 mag 1958
Il sottufficiale in ferma volontaria o rafferma è vincolato, per obbligo assunto, a prestare servizio per un periodo di tempo determinato. La durata della ferma volontaria e della rafferma è stabilita dalle vigenti disposizioni. Non può, in ogni caso, essere concessa rafferma per in periodo di tempo che comporti la permanenza in servizio del sottufficiale oltre il limite di età indicato nella tabella annessa alla presente legge.
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