Art. 34
LEGGE 3 aprile 1958, n. 460
In vigore dal 23 mag 1958
Il sottufficiale che non osservi le disposizioni di legge sul matrimonio dei sottufficiali cessa dal servizio permanente.
Al sottufficiale che cessa dal servizio ai sensi del comma precedente si applicano, a seconda della durata del servizio, le disposizioni delle lettere a), b) e c) dell'.
Il sottufficiale è collocato nella riserva se ha raggiunto i limiti di servizio previsti dalla lettera b) dello stesso ; altrimenti è collocato nella categoria dei sottufficiali di complemento.
L'applicazione del presente articolo è sospesa in tempo di guerra.
Storico versioni
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