Art. 30
LEGGE 3 aprile 1958, n. 460
In vigore dal 23 mag 1958
Il sottufficiale in servizio permanente che, per effetto di ferite, lesioni o infermità riportate o aggravate per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, abbia conseguita una pensione vitalizia o un assegno rinnovabile da ascriversi ad una delle otto categorie previste dalla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, cessa dal servizio permanente, salvo il disposto del comma successivo, ed è collocato, a seconda della idoneità, nella riserva o in congedo assoluto dal giorno il cui gli è concessa la pensione o l'assegno.
Il sottufficiale può, a domanda, continuare a rimanere in servizio permanente qualora conservi l'idoneità al servizio incondizionato.
La domanda deve essere presentata entro un mese dalla data di concessione della pensione o assegno rinnovabile. L'idoneità è accertata dal collegio medico-legale.
Il sottufficiale che sia cessato dal servizio permanente ai sensi del primo comma del presente articolo ed al quale venga in seguito soppressa la pensione vitalizia o non sia rinnovato l'assegno, sarà riammesso in servizio permanente se, alla data del relativo accertamento sanitario seguito dal giudizio positivo, non siano trascorsi più di due anni dalla cessazione dal servizio permanente o dal collocamento in aspettativa seguito dalla cessazione dal servizio permanente, e sempre che non sia stato raggiunto dal limite di età.
Per il periodo trascorso fuori dai ruoli del servizio permanente il sottufficiale sarà considerato, ai soli effetti della posizione di stato e senza diritto ad alcun assegno o indennità, in aspettativa per infermità proveniente da causa di servizio.
Al sottufficiale, che per aver superato i limiti di cui al precedente comma non possa ottenere la riammissione, si applicano, a seconda della durata del servizio, le disposizioni delle lettere a), b) e c) dell' della presente legge, a decorrere dal giorno successivo alla soppressione della pensione vitalizia o alla scadenza dell'assegno rinnovabile.
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