Art. 27 · LEGGE 3 aprile 1958, n. 460

Art. 27

LEGGE 3 aprile 1958, n. 460

In vigore dal 23 mag 1958
Il sottufficiale che cessa dal servizio permanente ai sensi dell'articolo precedente: a) se ha venti o più anni di servizio effettivo, consegue la pensione a norma delle vigenti disposizioni; b) se ha meno di venti anni di servizio effettivo, ma quindici o più anni di servizio utile per la pensione dei quali dodici di servizio effettivo, consegue la pensione considerando come se avesse compiuto venti anni di servizio effettivo; c) se ha meno di quindici anni di servizio utile per la pensione, ovvero quindici o più anni di servizio utile ma meno di dodici anni di servizio effettivo, consegine un'indennità, per una volta tanto, pari a tanti ottavi degli assegni pensionabili quanti sono gli anni di servizio utile per la pensione.
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