Art. 26 · LEGGE 3 aprile 1958, n. 460

Art. 26

LEGGE 3 aprile 1958, n. 460

In vigore dal 23 mag 1958
Il sottufficiale cessa dai servizio permanente al raggiungimento del limite di età indicato dalla tabella annessa alla presente legge. Il sottufficiale che cessa dal servizio permanente per età è collocato nella riserva.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1958-04-03;460#art-26