Art. 24 · LEGGE 3 aprile 1958, n. 460

Art. 24

LEGGE 3 aprile 1958, n. 460

In vigore dal 23 mag 1958
Al sottufficiale sospeso dall'impiego compete soltanto la metà dello stipendio e degli altri assegni di carattere fisso e continuativo. Agli effetti della pensione, il tempo trascorso dal sottufficiale in sospensione dall'impiego è computato per metà.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1958-04-03;460#art-24