Art. 24
LEGGE 3 aprile 1958, n. 460
In vigore dal 23 mag 1958
Al sottufficiale sospeso dall'impiego compete soltanto la metà dello stipendio e degli altri assegni di carattere fisso e continuativo.
Agli effetti della pensione, il tempo trascorso dal sottufficiale in sospensione dall'impiego è computato per metà.
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