Art. 18 · LEGGE 3 aprile 1958, n. 460

Art. 18

LEGGE 3 aprile 1958, n. 460

In vigore dal 23 mag 1958
Il sottufficiale in aspettativa può, in caso di mobilitazione o di eccezionali esigenze, essere richiamato in servizio effettivo purchè idoneo al servizio incondizionato. Il sottufficiale in aspettativa per infermità, il quale debba essere valutato per l'avanzamento o frequentare corsi o sostenere esami ai fini dell'avanzamento, è sottoposto, a domanda, a nuovi accertamenti sanitari e, se riconosciuto idoneo, richiamato in servizio. Il sottufficiale in aspettativa per motivi privati, che venga a trovarsi nelle condizioni indicate nel comma precedente, qualora ne faccia domanda è richiamato in servizio.
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