Art. 17 · LEGGE 3 aprile 1958, n. 460

Art. 17

LEGGE 3 aprile 1958, n. 460

In vigore dal 23 mag 1958
L'aspettativa non può superare due anni in un quinquennio, tranne che per prigionia di guerra, e termina col cessare della causa che l'ha determinata, salvo i casi previsti dalla legge. Verificandosi una causa diversa da quella che determinò l'aspettativa, il sottufficiale può essere trasferito in altra aspettativa per questa nuova causa, mai la durata complessiva dell'aspettativa non. può superare i due anni nel quinquennio, escluso l'eventuale periodo di prigionia di guerra. Fermo il disposto del primo comma, l'aspettativa per motivi privati non può essedere il periodo continuativo di un anno. Il sottufficiale che sia già stato in aspettativa per motivi privati non può esservi ricollocato se non siano trascorsi almeno due anni dal suo rientro in servizio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1958-04-03;460#art-17