Art. 16 · LEGGE 3 aprile 1958, n. 460

Art. 16

LEGGE 3 aprile 1958, n. 460

In vigore dal 23 mag 1958
Il sottufficiale può essere collocato in aspettativa per una delle seguenti cause: a) prigionia di guerra; b) infermità temporanea proveniente da causa di servizio; c) infermità temporanea non proveniente da causa di servizio; d) motivi privati. La prigionia di guerra importa di diritto il collocamento in aspettativa. L'aspettativa per infermità proveniente o non da causa di servizio è disposta a domanda o di autorità, previ gli accertamenti sanitari stabiliti dai regolamento. Prima del collocamento in aspettativa al sottufficiale sono concessi i periodi di licenza ammessi dal regolamento e non ancora fruiti. L'aspettativa per motivi privati è disposta a domanda; i motivi devono essere giustificati dal sottufficiale. La concessione dell'aspettativa è subordinata alle esigenze del servizio. L'aspettativa è disposta con decreto Ministeriale e decorre dalla data fissata nel decreto; nell'aspettativa per prigionia di guerra, tale data corrisponde a quella della cattura.
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