Art. 16
LEGGE 3 aprile 1958, n. 460
In vigore dal 23 mag 1958
Il sottufficiale può essere collocato in aspettativa per una delle seguenti cause:
a) prigionia di guerra;
b) infermità temporanea proveniente da causa di servizio;
c) infermità temporanea non proveniente da causa di servizio;
d) motivi privati.
La prigionia di guerra importa di diritto il collocamento in aspettativa.
L'aspettativa per infermità proveniente o non da causa di servizio è disposta a domanda o di autorità, previ gli accertamenti sanitari stabiliti dai regolamento. Prima del collocamento in aspettativa al sottufficiale sono concessi i periodi di licenza ammessi dal regolamento e non ancora fruiti.
L'aspettativa per motivi privati è disposta a domanda; i motivi devono essere giustificati dal sottufficiale.
La concessione dell'aspettativa è subordinata alle esigenze del servizio.
L'aspettativa è disposta con decreto Ministeriale e decorre dalla data fissata nel decreto; nell'aspettativa per prigionia di guerra, tale data corrisponde a quella della cattura.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1958-04-03;460#art-16