Art. 123 · LEGGE 3 aprile 1958, n. 460

Art. 123

LEGGE 3 aprile 1958, n. 460

In vigore dal 23 mag 1958
Sono abrogate le disposizioni concernenti i sottufficiali contenute nel regolamento del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza approvate con regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629, e successive modificazioni, nonchè le altre norme di legge in contrasto o comunque incompatibili con la presente legge.
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