Art. 122 · LEGGE 3 aprile 1958, n. 460

Art. 122

LEGGE 3 aprile 1958, n. 460

In vigore dal 23 mag 1958
I sottufficiali che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano compiuto il 13° e non superato il 15° anno di servizio nel Corpo possono, entro si mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentare domanda di impiego civile ai sensi del precedente .
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