Art. 120 · LEGGE 3 aprile 1958, n. 460

Art. 120

LEGGE 3 aprile 1958, n. 460

In vigore dal 23 mag 1958
Ai concorsi e agli scrutini in via di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le norme in vigore anteriormente alla data predetta.
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