Art. 119 · LEGGE 3 aprile 1958, n. 460

Art. 119

LEGGE 3 aprile 1958, n. 460

In vigore dal 23 mag 1958
I sottufficiali, che assumano la posizione di stato di sottufficiale in servizio permanente ai sensi dell', ed i quali, alla data di entrata, in vigore della presente legge, fruiscano di pensione vitalizia o di assegno rinnovabile di guerra da ascriversi ad una delle otto categorie previste dalla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, sono sottoposti ad accertamenti sanitari e, se riconosciuti idonei, qualora siano in servizio alla data, predetta, continueranno a rimanervi, conservando il grado e l'anzianità acquisita. I sottufficiali di cui al comma primo, che non siano riconosciuti idonei, cessano dal servizio dalla data di entrata in vigore della presente legge, conservando il grado e l'anzianità acquisita e sono collocati, a seconda dell'età e della idoneità fisica, nella riserva o nel congedo assoluto, con l'applicazione delle norme di cui all'.
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