Art. 117
LEGGE 3 aprile 1958, n. 460
In vigore dal 23 mag 1958
Fino a quando non sarà provveduto con apposite norme e salvo quanto previsto dai commi secondo e terzo ai sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni di legge e di regolamento concernenti gli accertamenti medico-legali, le licenze, i documenti matricolari e caratteristici vigenti per i sottufficiali dell'Esercito. La licenza ordinaria è concessa dalle autorità di cui alla legge 29 marzo 1956, n. 288, quella straordinaria è concessa, a domanda degli interessati, dal comandante di Corpo, previo nulla osta del questore o dei dirigenti gli uffici di pubblica sicurezza presso i Compartimenti ferroviari o gli Uffici di polizia di frontiera ove si tratti di sottufficiali addetti ai reparti provinciali o alle predette specialità.
Ai sottufficiali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovino in licenza straordinaria continuano ad essere applicate le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1949, n. 515.
Agli effetti dell'applicazione delle norme concernenti i requisiti per l'avanzamento, la classifica di distinto riportata anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge è equiparata a quella di "buono con tre".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1958-04-03;460#art-117