Art. 112 · LEGGE 3 aprile 1958, n. 460

Art. 112

LEGGE 3 aprile 1958, n. 460

In vigore dal 23 mag 1958
La Commissione di avanzamento è nominata con decreto del Ministro all'inizio di ogni anno, ed è costituita come segue: 1) dal direttore della divisione Forze armate di polizia, presidente; 2) da un questore in servizio al Ministero; 3) da un maggiore generale ispettore del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza; 4) da un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno o dell'Amministrazione civile di pubblica sicurezza con qualifica non inferiore a direttore di sezione o commissario capo di pubblica sicurezza; 5) da un ufficiale superiore del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di grado non inferiore a tenente colonnello. Esercita le funzioni di segretario un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno o un funzionario di pubblica sicurezza con qualifica non superiore a consigliere di 1ª classe o commissario di pubblica sicurezza o un ufficiale del Corpo di grado non superiore a maggiore. Con lo stesso decreto, in sostituzione rispettivamente dei membri di cui ai nn. 1, 2 e 3, vengono nominati quali membri supplenti un vice prefetto o un vice Prefetto ispettore, un vice questore, un colonnello del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. Per la validità dei giudizi della Commissione è necessaria la presenza di almeno tre membri tra cui il presidente. I componenti della Commissione si pronunciano con voto palese, in ordine inverso di grado e di anzianità.
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