Art. 110 · LEGGE 3 aprile 1958, n. 460

Art. 110

LEGGE 3 aprile 1958, n. 460

In vigore dal 23 mag 1958
Al militare, nei cui riguardi il procedimento penale o disciplinare si sia concluso in senso favorevole o per il quale sia stata revocata la sospensione precauzionale dall'impiego o dalle attribuzioni del grado o che sia stato in aspettativa per infermità dipendente da causa di servizio, si applicano le disposizioni seguenti: a) il militare appartenente a grado per il quale l'avanzamento ha luogo ad anzianità è promosso anche se non esista vacanza nel grado superiore con l'anzianità che gli sarebbe spettata qualora la promozione avesse avuto luogo a suo tempo; b) il militare appartenente a grado per il quale l'avanzamento ha luogo per esami o a scelta consegue l'avanzamento anche se non esista vacanza nel grado superiore, con l'anzianità che gli sarebbe spettata se l'avanzamento avesse avuto luogo a suo tempo, andando ad occupare il posto in ruolo che gli sarebbe spettato. Le eventuali eccedenze che si possono determinare in applicazione del precedente comma, sono riassorbite con le prime vacanze. Nel caso di aspettativa, diversa da quella per infermità dipendente da causa di servizio, il grado o la promozione sono conferiti, con decorrenza dal giorno successivo a quello della cessazione della aspettativa ovvero dal giorno successivo a quello in cui si formi la relativa vacanza, qualora tale vacanza non sussista alla data predetta. Non si fa luogo al conferimento del grado e della promozione quando il procedimento penale sia stato concluso con sentenza definitiva di condanna per delitto non colposo alla pena della reclusione o quando in dipendenza del procedimento disciplinare, sia stata inflitta una punizione di rigore od altra più grave.
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