Art. 11
LEGGE 3 aprile 1958, n. 460
In vigore dal 23 mag 1958
Nessuna rettifica di anzianità per errata assegnazione di posto nel ruolo può disporsi d'ufficio oltre il termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento, tranne il caso di accoglimento di ricorso giurisdizionale o di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
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