Art. 109 · LEGGE 3 aprile 1958, n. 460

Art. 109

LEGGE 3 aprile 1958, n. 460

In vigore dal 29 dic 1978
Sono sospesi il conferimento del grado di vice brigadiere e la promozione ai gradi superiori di coloro che siano imputati in un procedimento penale per delitto non colposo o sottoposti a procedimento disciplinare o che siano sospesi dall'impiego o dalle attribuzioni del grado ovvero che si trovino in aspettativa per qualsiasi motivo . Il Ministro ha facoltà di adottare il provvedimento di sospensione con propria determinazione per il personale nei cui riguardi siano intervenuti fatti di notevole gravità. Della sospensione è data comunicazione all'interessato.
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