Art. 108 · LEGGE 3 aprile 1958, n. 460

Art. 108

LEGGE 3 aprile 1958, n. 460

In vigore dal 23 mag 1958
Il militare prigioniero di guerra non può conseguire avanzamento durante la prigionia. La prigionia non interrompe il computo dell'anzianità. Per il militare reduce dalla prigionia il Ministro, accertata la posizione penale e disciplinare in rapporto al fatto della cattura, dichiara se nulla osta giacchè il militare stesso sia ammesso all'avanzamento. Ottenuta la dichiarazione di cui al precedente comma, il militare, in possesso dei requisiti prescritti e riconosciuto idoneo dalla Commissione di avanzamento prevista dall', può essere promosso secondo le norme della presente legge vigenti per il tempo di guerra. La promozione del militare reduce dalla prigionia è disposta attribuendogli l'anzianità che gli sarebbe spettata ove fosse stato promosso a suo turno ed è conferita anche se non esistano vacanze nel grado superiore, salvo riassorbimento del soprannumero al verificarsi della prima vacanza. Qualora, con l'anzianità come sopra stabilita abbia titolo ad ulteriore, promozione, il militare, se giudicato idoneo, può ottenere tale promozione solo e dopo trascorsi sei mesi nel nuovo grado, conseguendo l'anzianità che gli sarebbe spettata se fosse stato promosso a suo turno, ai soli effetti giuridici.
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