Art. 105 · LEGGE 3 aprile 1958, n. 460

Art. 105

LEGGE 3 aprile 1958, n. 460

In vigore dal 7 dic 1969
La proposta di avanzamento per merito straordinario è formulata, non oltre sei mesi dal verificarsi dei fatti, dal prefetto della Provincia in cui sono avvenuti, sui rapporto del comandante del Corpo, nonchè del questore o dei dirigenti gli uffici di pubblica sicurezza presso i compartimenti ferroviari e gli uffici di polizia di zona di frontiera, ove si tratti di sottufficiali addetti ai reparti provinciali e alle predette specialità. Sulla proposta decide il Ministro previo parere favorevole della Commissione di avanzamento di cui all', espresso ad unanimità di voti. Per l'avanzamento di cui al presente articolo si prescinde dal requisito dell'anzianità di grado nonchè dalla frequenza del corso allievi sottufficiali e dagli esami quando richiesti. La promozione è conferita anche se non esistano vacanze nel grado superiore, salvo riassorbimento del soprannumero all'organico al verificarsi della prima vacanza.
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