Art. 102 · LEGGE 3 aprile 1958, n. 460

Art. 102

LEGGE 3 aprile 1958, n. 460

In vigore dal 23 mag 1958
I sottufficiali delle categorie di complemento o della riserva possono conseguire avanzamento, nella categoria di appartenenza, qualora siano richiamati in servizio. L'avanzamento ha luogo ad anzianità per tutti i gradi, salvo per quanto disposto nel titolo XI. Il sottufficiale in congedo può conseguire una sola promozione.
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