Art. 101
LEGGE 3 aprile 1958, n. 460
In vigore dal 8 ago 1965
Il Ministro, riconosciuta la regolarità dei procedimenti, approva le graduatorie di merito di cui agli articoli 98 e 100° e l'elenco degli idonei, secondo l'ordine di ruolo, alla promozione ed anzianità congiunta al merito di cui all'articolo 109 bis.
Le promozioni sono, conferite nell'ordine di graduatoria.
I vincitori del concorso per esame, di merito precedono in ruolo i promossi a scelta, i quali, a loro volta, precedono i promossi ad anzianità
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