Art. 83 · LEGGE 2 aprile 1958, n. 377

Art. 83

LEGGE 2 aprile 1958, n. 377

In vigore dal 23 apr 1958
Agli effetti delle prestazioni di pensione e dei relativi contributi la presente legge ha decorrenza dal 1° gennaio 1956. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le esattorie e ricevitorie delle imposte dirette provvederanno al versamento, in unica soluzione, delle somme a conguaglio dei contributi per le pensioni, dovuti al Fondo dal 1° gennaio 1956.
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