Art. 82
LEGGE 2 aprile 1958, n. 377
In vigore dal 23 apr 1958
Il Comitato speciale di cui all' del regio decreto 3 maggio 1937, n. 1021, rimane in carica fino a quando non verrà nominato il nuovo Comitato speciale secondo le norme di cui all' della presente legge e, in ogni caso, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della legge stessa.
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