Art. 74 · LEGGE 2 aprile 1958, n. 377

Art. 74

LEGGE 2 aprile 1958, n. 377

In vigore dal 23 apr 1958
Contro i provvedimenti concernenti la concessione delle prestazioni previste dalla presente legge e, in genere, l'attuazione delle disposizioni della legge stessa, è ammesso ricorso, in via amministrativa, al Comitato speciale di cui all'. Per il procedimento amministrativo e per i ricorsi all'autorità giudiziaria, si osservano i termini di cui alla legge 5 febbraio 1957, n. 18.
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