Art. 73 · LEGGE 2 aprile 1958, n. 377

Art. 73

LEGGE 2 aprile 1958, n. 377

In vigore dal 23 apr 1958
I contratti collettivi di categoria in atto alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere depositati in copia al Fondo entro trenta giorni dalla data stessa. L'obbligo del deposito incombe alle rappresentanze delle aziende esattoriali. Per i contratti aziendali lo obbligo incombe alle singole aziende stipulanti.
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