Art. 70 · LEGGE 2 aprile 1958, n. 377

Art. 70

LEGGE 2 aprile 1958, n. 377

In vigore dal 23 apr 1958
Per i titoli di pensione alla data di entrata in vigore della presente legge, che ai sensi dell' del regio decreto 3 maggio 1937, n. 1021, abbiano optato per il trattamento previsto dal regio decreto 23 giugno 1923, n. 1528, le pensioni riliquidate secondo quanto disposto dagli vengono maggiorate del 10 per cento.
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