Art. 69 · LEGGE 2 aprile 1958, n. 377

Art. 69

LEGGE 2 aprile 1958, n. 377

In vigore dal 23 apr 1958
Le pensioni a carico del Fondo con decorrenza posteriore al 31 dicembre 1955, liquidate in via provvisoria, vengono riliquidate in base alle norme della presente legge. Agli importi delle suddette pensioni così riliquidate, dovute con decorrenza anteriore al 1 novembre 1956, si applica, con decorrenza da quest'ultima data, una maggiorazione del 2,50 per cento.
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