Art. 62 · LEGGE 2 aprile 1958, n. 377

Art. 62

LEGGE 2 aprile 1958, n. 377

In vigore dal 23 apr 1958
Per gli iscritti al Fondo, in servizio presso esattorie o ricevitorie delle imposte dirette alla data di entrata in vigore della presente legge, che, ai sensi dell' del regio decreto 3 maggio 1937, n. 1021, abbiano optato per il trattamento previsto dal regio decreto 23 giugno 1923, n. 1528, le pensioni calcolate ai sensi degli della presente legge, tenuto conto del minimo garantito dall', verranno maggiorate del 10 per cento.
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