Art. 61 · LEGGE 2 aprile 1958, n. 377

Art. 61

LEGGE 2 aprile 1958, n. 377

In vigore dal 23 apr 1958
Gli iscritti al Fondo che, alla data d'entrata in vigore della presente legge, sono titolari di pensioni della assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, già liquidate o in corso di liquidazione, conservano il diritto alle pensioni stesse fino a quando non maturino il diritto alla liquidazione della pensione complessiva prevista dalla presente legge.
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