Art. 60 · LEGGE 2 aprile 1958, n. 377

Art. 60

LEGGE 2 aprile 1958, n. 377

In vigore dal 23 apr 1958
In deroga a quanto stabilito dall', nei riguardi degli iscritti al Fondo che abbiano conseguito o conseguano il diritto a pensione dopo il 31 dicembre 1955 e che anteriormente alla data stessa abbiano avuto periodi di interruzione nella contribuzione a causa di cessazione del rapporto di lavoro, o cessazione della contribuzione volontaria, seguiti da reimpieghi presso esattorie o ricevitorie delle imposte dirette, la pensione da liquidarsi verrà computata, per la parte relativa ai periodi di contribuzione anteriori al 1° gennaio 1956, in base alla retribuzione sulla quale sono stati versati i contributi nel mese di gennaio 1956 o, se a tale data la contribuzione era interrotta, in base alla retribuzione iniziale del primo reimpiego dopo la data stessa o, se il reimpiego non abbia avuto luogo, in base alla ultima retribuzione sulla quale sono stati versati i contributi al Fondo.
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