Art. 58
LEGGE 2 aprile 1958, n. 377
In vigore dal 23 apr 1958
Gli iscritti che, alla, data di entrata in vigore della presente legge, possono far valere almeno dieci anni di contribuzione al Fondo, in caso di cessazione dal servizio, hanno diritto alla liquidazione della pensione annua complessiva di vecchiaia anche prima del 60° anno di età, purchè abbiano trenta anni di contribuzione e almeno 55 anni di età. Ove si tratti di mutilati o invalidi di guerra, il periodo di contribuzione richiesto è ridotto a 20 anni.
Il diritto previsto dal precedente comma di ottenere la liquidazione della pensione di vecchiaia fra il 55° ed il 60° anno di età è esteso anche agli iscritti già cessati dal servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che a tale data possono far valere almeno venti anni di contribuzione al Fondo, purchè siano trascorsi dall'ultima contribuzione tanti anni quinti ne occorrono, in aggiunta agli anni di contribuzione effettiva, per raggiungere il numero di trenta.
Per la determinazione della misura della pensione spettante agli iscritti di cui al presente articolo, si applicano le norme previste dalla presente legge.
Il Fondo sopporta per intero l'onere delle pensioni di cui al presente articolo finchè, in favore del pensionato o dei suoi superstiti, non sia maturato il diritto alla liquidazione della pensione nell'assicurazione obbligatoria, per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti.
Appena maturato tale diritto, detta assicurazione obbligatoria accredita al Fondo la pensione a suo carico.
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