Art. 57 · LEGGE 2 aprile 1958, n. 377

Art. 57

LEGGE 2 aprile 1958, n. 377

In vigore dal 1 set 1971
Gli iscritti al Fondo alla data di entrata in vigore della presente legge, a favore dei quali risultino versati o accreditati contributi nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti per periodi anteriori alla data di iscrizione al Fondo stesso, ovvero risultino effettuati versamenti volontari nella assicurazione predetta per periodi anteriori alla data di entrata in vigore della presente legge, anche se contemporanei all'iscrizione al Fondo, hanno diritto, oltrechè alla pensione calcolata ai sensi dell', ad un supplemento pari alla quota della pensione liquidata dall'assicurazione obbligatoria in relazione ai predetti contributi .
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