Art. 56 · LEGGE 2 aprile 1958, n. 377

Art. 56

LEGGE 2 aprile 1958, n. 377

In vigore dal 23 apr 1958
Gli iscritti già cessati dal servizio alla data di pubblicazione della presente legge, che a tale data possano far valere almeno venti anni di contribuzione al Fondo, hanno diritto di liquidare la pensione di invalidità, ai sensi dell', anche se la invalidità non si sia verificata in costanza, del rapporto di lavoro o della contribuzione volontaria. In caso di morte di detti iscritti i superstiti hanno diritto di liquidare la pensione ai sensi dell', anche se manchi l'anno di contribuzione nell'ultimo quinquennio.
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