Art. 55 · LEGGE 2 aprile 1958, n. 377

Art. 55

LEGGE 2 aprile 1958, n. 377

In vigore dal 23 apr 1958
Per gli iscritti al Fondo al 1° gennaio 1956 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano ancora in servizio e non abbiano ancora presentato domanda di pensione, la facoltà di copertura dei periodi di assenza contrattualmente noti riconosciuti utili agli effetti dell'anzianità, prevista dall', potrà essere esercitata, entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, i contributi previsti dall'articolo stesso dovranno essere versati in base alla retribuzione percepita all'atto della presentazione della domanda.
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