Art. 54 · LEGGE 2 aprile 1958, n. 377

Art. 54

LEGGE 2 aprile 1958, n. 377

In vigore dal 23 apr 1958
Per gli iscritti al Fondo alla data del 1 gennaio 1956, i periodi di assenza dal servizio senza retribuzione o con retribuzione ridotta, compiuti anteriormente alla data stessa, che a detta, data siano già stati contrattualmente riconosciuti utili ai fini dell'anzianità, vengono considerati coperti da contribuzione sia agli effetti del trattamento integrativo di pensione sia a quelli delle prestazioni di capitale, di cui alla presente legge.
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