Art. 51 · LEGGE 2 aprile 1958, n. 377

Art. 51

LEGGE 2 aprile 1958, n. 377

In vigore dal 23 apr 1958
I dipendenti da Istituti di credito con rapporto di lavoro regolato dai contratti collettivi del settore del credito e adibiti ai servizi esattoriali, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino iscritti al Fondo, continuano ad essere iscritti al Fondo stesso a tutti gli effetti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1958-04-02;377#art-51