Art. 51
LEGGE 2 aprile 1958, n. 377
In vigore dal 23 apr 1958
I dipendenti da Istituti di credito con rapporto di lavoro regolato dai contratti collettivi del settore del credito e adibiti ai servizi esattoriali, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino iscritti al Fondo, continuano ad essere iscritti al Fondo stesso a tutti gli effetti.
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