Art. 50 · LEGGE 2 aprile 1958, n. 377

Art. 50

LEGGE 2 aprile 1958, n. 377

In vigore dal 23 apr 1958
I dipendenti da esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, che, alla data di entrata in vigore della presidente legge, pur avendo incarichi permanenti, svolgano servizio intermittente per una durata inferiore alla, media annua di 180 giorni ad orario normale, prevista dal punto b) dell' e risultino iscritti al Fondo, continueranno in tale iscrizione mi tutti gli effetti della presente legge; anche se la durata del successivo periodo di servizio intermittente rimanga inferiore alla predetta media.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1958-04-02;377#art-50