Art. 43 · LEGGE 2 aprile 1958, n. 377

Art. 43

LEGGE 2 aprile 1958, n. 377

In vigore dal 23 apr 1958
Il credito per le prestazioni di capitale si prescrive col decorso di cinque anni dalla data di cessazione dal servizio dell'iscritto anche nei confronti dei superstiti aventi diritto.
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