Art. 36
LEGGE 2 aprile 1958, n. 377
In vigore dal 23 apr 1958
La pensione ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della morte dell'iscritto o del pensionato.
Nel caso di nascita di figlio postumo, l'aliquota della pensione a lui spettante decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della nascita.
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