Art. 36 · LEGGE 2 aprile 1958, n. 377

Art. 36

LEGGE 2 aprile 1958, n. 377

In vigore dal 23 apr 1958
La pensione ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della morte dell'iscritto o del pensionato. Nel caso di nascita di figlio postumo, l'aliquota della pensione a lui spettante decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della nascita.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1958-04-02;377#art-36