Art. 33 · LEGGE 2 aprile 1958, n. 377

Art. 33

LEGGE 2 aprile 1958, n. 377

In vigore dal 23 apr 1958
I contributi di cui al primo comma, punto 1) dello art. 10, relativi al trattamento integrativo di pensione, versati per i dipendenti iscritti al Fondo per la prima volta, dopo compiuto il 50° anno di età, vengono destinati a capitalizzazione finanziaria al saggio del 4,50 per cento in ragione di anno. Il capitale corrispondente è pagato all'iscritto o ai suoi superstiti aventi diritto a termini dell'art. 2122 del Codice civile, in aggiunta alle prestazioni di capitale, al momento della cessazione dal servizio.
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