Art. 31 · LEGGE 2 aprile 1958, n. 377

Art. 31

LEGGE 2 aprile 1958, n. 377

In vigore dal 23 apr 1958
La pensione annua complessiva di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui risultano raggiunti i requisiti previsti dall'. La pensione annua complessiva per l'invalidità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda o di cessazione dal servizio, ove questa sia posteriore alla, data di presentazione della domanda. L'iscritto decade dal diritto alla pensione complessiva di invalidità, qualora non cessi dal servizio entro un mese dalla data di ricezione della comunicazione del riconoscimento della invalidità.
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