Art. 30
LEGGE 2 aprile 1958, n. 377
In vigore dal 23 apr 1958
All'iscritto, che dopo aver ottenuto la liquidazione della pensione complessiva ai sensi dei precedenti articoli, si reimpieghi presso esattorie o ricevitorie delle imposte dirette con diritto alla iscrizione al Fondo, viene sospesa la corresponsione della pensione stessa per tutta la durata del nuovo rapporto di lavoro.
La quota di detta pensione complessiva corrispondente alla, pensione a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti resta accreditata, al Fondo con le riduzioni di cui all' della legge 4 aprile 1952, n. 218, e successive modificazioni.
Al termine del nuovo rapporto, la pensione dovuta all'iscritto medesimo si determina in base alle disposizioni del precedente .
La pensione come sopra determinata è comprensiva del supplemento della pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dovuto ai sensi dell' del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, il cui importo è accreditato al Fondo.
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